Prefazione

Sono passati quasi due anni dall’infame decreto Lorenzin, promosso dal PD e dal gruppo NCD, e da marzo 2018, inaspettatamente, appoggiato e perpetrato anche da M5S, con il ministro della salute, Giulia Grillo, e dalla Lega di Salvini. Inaspettatamente perché entrambi questi partiti politici, accordatisi su un programma di governo, avevano promesso in campagna elettorale di rimuovere l’obbligo coercitivo sulla vaccinazione pediatrica, che di fatto vieta ai bambini non vaccinati con 10 antigeni, di frequentare asili e nidi.

A prescindere da quanta o meno bontà ricopra la profilassi vaccinale, ci si ritrova con la perdita del diritto di accesso all’istruzione, al libero pensiero, e alla violazione del proprio “sacro” corpo, senza che alcuna epidemia sia stata effettivamente dichiarata dal Ministero della Salute.

L’italiana storia di Persecuzione di Minoranze etniche e sociali si ripete nuovamente a distanza di decenni, ma, senza per questo, risultare più discreta della precedente…

Ecco quindi in Italia lo sviluppo del conflitto sociale e il riaffiorare della discriminazione tra persone, che fece del secolo precedente il suo “teatro vigliacco” di guerra; tutto questo promuovendo diversità e disuguaglianza tra chi la pensa in un modo e chi nell’altro, e il tutto annebbiato da una molto aggressiva campagna mediatica di giornali e riviste, ma, cosa ancora più desolante, suffragata dall’ipocrisia della classe medico-scientifica che appoggia la strategia vaccinale dell’obbligo senza alcuna precauzione, e si adopera nell’offuscare puntualmente ogni reazione avversa dall’essere correlata ai suddetti farmaci.

E questo contrariamente al loro operato pre-obbligo vaccinale. Sono infatti distribuite in sporadiche notizie di giornali, che si fermano al 2010, le evidenze di medici pubblicamente scettici alla profilassi vaccinale o che hanno supportato le famiglie danneggiate. L’attività di radiazione contro chi si oppone al “sistema” é ormai divenuta consuetudine.

Il popolo italiano del 2019, stordito mediaticamente e tradito internamente da pediatri e medici, arranca a capire cosa sta succedendo, e paga il prezzo della propria fragilità di fronte al ricatto sanitario-sociale.

Vi propongo qui di seguito un risultato, di stampo prettamente giuridico legislativo, sia per capire la gravità della situazione, sia perchè vi torni utile il giorno della resa dei conti.

Di seguito le leggi che un singolo decreto é riuscito a violare, nella speranza che, sia il ministro della salute, sia il parlamento intero, ne prendano coscienza, e sistemino le cose una volta per tutte, ridando senso ai diritti umani:

Restituite la Libertà di scelta vaccinale


Qui sono elencati gli articoli di Legge che la 119/2017 sui vaccini ha infranto, secondo alcuni avvocati interpellati. Leggendoli non dovrebbe essere difficile comprenderne la violazione.

– Articoli 56 e 58 della Costituzione

ref: https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

Articolo 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Articolo 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

– Articoli 2, 3, 10, 32 e 34 della Costituzione

ref: https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Articolo 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

– Articoli II-63, II-81 e II-84 della Costituzione dell’Unione Europea

ref: https://www.altalex.com/documents/news/2004/11/01/costituzione-europea-carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unione

Articolo II-63: Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite
dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la
selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo II-81: Non discriminazione
1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo II-84: Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi
possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

– Articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

ref: http://www.interlex.it/testi/dichuniv.htm

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

– Articoli 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

ref: http://www.europedirect.unisi.it/wp-content/uploads/sites/32/2015/11/carta-dei-diritti.pdf

Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani

Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Articolo 14
Diritto all’istruzione
1. Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convin­zioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne discipli­nano l’esercizio.

Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convin­zioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

– Articoli 4. 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici del 19/12/1966

ref: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660259/201503130000/0.103.1.pdf

Art. 4
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell’assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere gene-rale in una società democratica.

Art. 5
1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Art. 13
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno svi-luppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
2. Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:
a) l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
b) l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progres-siva dell’istruzione gratuita;
c) l’istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d’ugua-glianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita;
d) l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione pri-maria o non ne hanno completato il corso;
e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.
4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel I° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato.

– Articoli 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi il 14/12/1960

ref: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

TRADUZIONE (google translator)
Articolo 4

Gli Stati Parti di questa Convenzione si impegnano inoltre a formulare, sviluppare e applicare una politica nazionale che, con metodi appropriati alle circostanze e all’uso nazionale, tenderà a promuovere l’uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia di istruzione e in particolare:

a) rendere l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria; rendere l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme generalmente disponibili e accessibili a tutti; rendere l’istruzione superiore equamente accessibile a tutti sulla base della capacità individuale; assicurare a tutti l’obbligo di frequentare la scuola prescritta dalla legge;

(b) garantire che gli standard di istruzione siano equivalenti in tutte le istituzioni educative pubbliche dello stesso livello e che le condizioni relative alla qualità dell’istruzione fornita siano anche equivalenti;

(c) incoraggiare e intensificare con metodi appropriati l’educazione di persone che non hanno ricevuto alcuna istruzione primaria o che non hanno completato l’intero corso di istruzione primaria e il proseguimento della loro istruzione sulla base della capacità individuale;

(d) Fornire una formazione per la professione di insegnante senza discriminazione.

Articolo 5

1. Gli Stati Parti della presente Convenzione concordano che:

a) l’istruzione è diretta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; promuoverà comprensione, tolleranza e amicizia tra tutte le nazioni, gruppi razziali o religiosi e promuoverà le attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace;

(b) È essenziale rispettare la libertà dei genitori e, se del caso, dei tutori legali, in primo luogo di scegliere per i loro figli istituzioni diverse da quelle mantenute dalle autorità pubbliche ma conformi a tali standard educativi minimi che possono essere stabiliti o approvati da parte delle autorità competenti e, in secondo luogo, assicurare in modo coerente con le procedure seguite nello Stato per l’applicazione della propria legislazione, l’educazione religiosa e morale dei minori in conformità con le proprie convinzioni; e nessuna persona o gruppo di persone dovrebbe essere costretto a ricevere istruzioni religiose incoerenti con le sue o sue convinzioni;

(c) È essenziale riconoscere il diritto dei membri delle minoranze nazionali a svolgere le proprie attività educative, inclusa la manutenzione delle scuole e, a seconda della politica educativa di ciascuno Stato, l’uso o l’insegnamento della propria lingua, a condizione però:

(i) che questo diritto non è esercitato in modo tale da impedire ai membri di queste minoranze di comprendere la cultura e il linguaggio della comunità nel suo insieme e di partecipare alle sue attività o che pregiudichino la sovranità nazionale;

(ii) che il livello di istruzione non è inferiore alla norma generale stabilita o approvata dalle autorità competenti; e

(iii) La partecipazione a tali scuole è facoltativa.

2. Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione dei principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo.

– Articolo 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950

ref: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

ARTICOLO 2
Diritto all’istruzione
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

ARTICOLO 9
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

(ndR: La violazione sta nel fatto che i vaccini adoperano liberamente cellule di feti umani abortiti e gelatina ricavata da cellule di maiali)

– Articolo 2 primo protocollo aggiuntivo del 20/03/1982 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950

ref: http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html

Articolo 2 – Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;

b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

– Articoli 2, 4 e 5 della “CONVENZIONE DI OVIEDO” del 1997, sui diritti dell’uomo in campo medico.

ref: http://www.unimi.it/cataloghi/comitato_etico/Convenzione_di_Oviedo.pdf

Art. 2 Primato dell’essere umano
L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Art. 4
Obblighi professionali e regole di condotta
Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.

Art. 5
Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

– Articolo 4 della Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles

ref: http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/questioni-di-vita/in-ospedale/la-carta-europea-dei-diritti-del-malato

Ad ogni individuo devono essere garantiti i seguenti diritti:
4. al consenso, tramite l’accesso a tutte le informazioni che possono metterlo in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute;

– Articoli 13, 14, 21, 28, 33, 41 e 77 della Costituzione

ref: https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

Articolo 13.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

Articolo 14.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13, 111 c. 2].

Articolo 21
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.» L’articolo 21 è l’articolo della Costituzione italiana dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero.

Articolo 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Articolo 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

Articolo 41.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].

Articolo 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. … I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

– Articoli 323 e 658 del Codice Penale

ref: http://www.mondodiritto.it/codici/codice-penale/art-323-codice-penale-abuso-d-ufficio.html

323. Abuso d’ufficio (1).
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (2), intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni (3).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

658. Procurato allarme presso l’autorità.
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 (1) a euro 516 (2).

(1) Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell’art. 26 del codice penale, come modificato, da ultimo, dal comma 61 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, la pena dell’ammenda consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 20 euro.

(2) L’ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

– Sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale

ref: http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0027s-98.html


Il Giuramento di Ippocrate – testo moderno

Non legalmente riconosciuto, questo giuramento appartiene all’Ordine dei Medici, che non sembrano ricordarlo molto bene in questi tempi…

GIURO:

  • di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
  • di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
  • di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
  • di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona non utilizzerò mai le mie conoscenze;
  • di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;
  • di affidare la mia reputazione esclusivamente alle mie capacità professionali ed alle mie doti morali;
  • di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione;
  • di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
    di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
  • di prestare assistenza d’urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’Autorità competente;
  • di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
  • di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.

ref: https://www.riflessioni.it/enciclopedia/giuramento-ippocrate.htm


Codice di Norimberga

Il Codice di Norimberga nasce dalle carte del processo che si è svolto al termine della seconda guerra mondiale nell’omologa città tedesca, contro i medici nazisti che avevano perpetrato torture e sperimentazioni contro innocenti nei campi di sterminio come Auschwitz e Birkenau. Su di esso si basa il Comitato Etico, ovvero quell’organismo indipendente che si occupa di tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione.

Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione lecita e tortura, e su sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici.

Consiste di 10 punti:

  1. Il soggetto volontariamente dà il proprio consenso a essere sottoposto a un esperimento. Prima di dare il consenso, la persona deve conoscere: natura, durata e scopo della sperimentazione clinica, il metodo e i mezzi con cui sarà condotta, eventuali effetti sulla salute e sul benessere della persona, eventuali pericoli cui sarà sottoposta. (Questo è alla base del concetto di consenso informato, ovvero di un consenso fornito in piena consapevolezza delle implicazioni di quello a cui ci si sta per sottoporre).
  2. L’esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società; la natura dell’esperimento non dovrà essere né casuale, né senza scopo.
  3. Ci dovrà essere una pianificazione dell’esperimento sulla base degli esperimenti in fase preclinica in vivo, e sulla base della conoscenza approfondita della malattia
  4. L’esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria.
  5. Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte.
  6. Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello dei vantaggi, determinati dalla rilevanza umanitaria del problema che l’esperimento dovrebbe risolvere.
  7. Si dovrà fare una preparazione tale da evitare che il soggetto abbia lesioni, danni o morte.
  8. L’esperimento potrà essere condotto solo da persone scientificamente adeguate e qualificate, con il più alto grado di attenzione verso la sperimentazione e l’essere umano.
  9. Nel corso dell’esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.
  10. Durante l’esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione dell’esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano.

ref: https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_Norimberga


Postfazione

Nella storia italiana, la perdita di diritti civili, difficilmente acquisiti nel tempo con lotte e sangue è sempre stata appoggiata da un’azione congiunta del potere, mirata a distogliere l’opinione pubblica dal diritto stesso orientandola verso un conflitto sociale, che inducesse “due fazioni improvvisate” ad annullarsi a vicenda.

Nel frattempo un diritto importante veniva eroso fino a sparire del tutto, subito sostituito da una legge “urgente e necessaria” e pubblicizzata come “protettiva per la collettività”.

Dietro tale legge venivano nascoste ingiustizie, discriminazioni, pressioni di vario tipo, e soprattutto un comune denominatore: profitti miliardari e/o concentramento di potere per una stretta cerchia di persone. Censura, propaganda e menzogne gestite accuratamente dai media giocavano un ruolo fondamentale… E come spesso avviene, grazie all’ignoranza di molti, questo processo veniva persino favorito.

Il risultato finale, allora come oggi, è sempre stato il ritorno ad una “società” danneggiata e deturpata, dove le masse, ingannate da falsi miglioramenti sociali, hanno invece accettato di perdere senza ribellarsi in alcun modo, sia Giustizia che Libertà…

_Lord Hol Napult_

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